Riapriamo con una nota positiva: il Bonus Facciate 2020
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Nonostante il settore dell’edilizia sia fermo a causa dell’emergenza Coronovirus, è importante ricordare che il 2020 si è aperto con un’agevolazione nel settore: il Bonus Facciate. Un’ottima opportunità da sfruttare non appena questo periodo sarà passato.
Contenuto nella Legge di Bilancio 2020 e in vigore dal 1° gennaio di quest’anno, il Bonus Facciate prevede una detrazione fiscale del 90% (Irpef) per il rifacimento delle facciate di edifici singoli o condominiali. Per cui chi desidera ristrutturare o semplicemente ritinteggiare la facciate esterna della propria casa può avvalersi di questo beneficio.
A chi è rivolto il Bonus?
Possono usufruire del Bonus sia i proprietari di un immobile che gli inquilini o i comodatari. Inoltre i soci delle cooperative divise e indivise, i soci di società semplici e gli imprenditori.
Come funziona?
Si può accedere all’agevolazione per vari interventi, anche di manutenzione ordinaria, come: tinteggiatura delle pareti esterne; intonacatura; pulitura; rifacimento di ringhiere; decorazioni; marmi di facciata; balconi e grondaie; cappotto termico o facciata ventilata.
I pagamenti per il rifacimento della facciata dovranno essere tracciabili tramite bonifico bancario o similari, la detrazione non ha limiti di spesa e sarà ripartita in 10 quote annuali fino alla copertura del 90% delle spese. Il Bonus Facciate, inoltre, è cumulabile con tutte le altre misure di risparmio energetico come gli ecobonus o i bonus ristrutturazioni.
Per quali edifici è valido?
Gli edifici che rientrano nei criteri previsti dal Bonus devono appartenere alle zone previste dal Decreto ministeriale n. 1444 del 1968 (A e B). La zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. La zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Condizioni energetiche
Nel caso di interventi che servono al risparmio energetico degli edifici è necessario rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015 e, per quanto riguarda la trasmittanza termica, i requisiti della tabella 2 (trasmittanza termica utile delle strutture componenti l'involucro edilizio) del DM 26 gennaio 2010.